inammissibile
il ricorso per cassazione contro decreto ex art. 2409, salvo che per la
condanna alle spese processuali
04.11.2001
Cass. 08.05.2001, n. 6365
In tema di provvedimenti
resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409
cod. civ.), i decreti della Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le
statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione,
ai sensi dell'art. 111 Cost., perché essi sono atti di volontaria giurisdizione
e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano la revoca degli
amministratori o dei sindaci, trattandosi di provvedimenti, disposti
nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono
in misure cautelari e provvisorie e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi,
non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte
con attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale.
È viceversa ammissibile il
ricorso per cassazione avverso la parte di detto provvedimento recante la
condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione è costitutiva di
un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronunzia
giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato.